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Studio Rizzuto

Studio Rizzuto - Consulenza del Lavoro e d' azienda - a Napoli dal 1972 - Via Monte Grappa, 84 - 80144 (NA) -

Resp. sito dott. Renato Luigi Rizzuto - c.f. RZZ RNT 71A06 F839M - Ordine Cons. Lav. 1645 dal 25/07/1997

Domicilio digitale - nuovi obblighi dal 2025

2025-01-16 15:59

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Comunicazioni Studio,

Obbligo di PEC per gli amministratori di società

Dal primo gennaio 2025 è entrato in vigore l’obbligo per gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Questa novità è stata introdotta nella Legge di bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) con il comma 860 dell’articolo 1 che interviene sul D.L. 179/2012, che già prevedeva l’obbligo di PEC per le imprese individuali, estendendolo anche agli amministratori di società.


PEC obbligatoria per ogni amministratore


Con il nuovo obbligo, ogni amministratore di una società dovrà disporre di una PEC personale e comunicarla al Registro delle Imprese. Questo requisito vale anche per gli organi collegiali, come i consigli di amministrazione e, quindi, ciascun componente sarà obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC individuale.


Sanzioni per chi non comunica la PEC


La mancata comunicazione della PEC al Registro delle Imprese comporterà una sanzione amministrativa. L’importo della sanzione sarà pari al doppio della sanzione prevista dall’articolo 2630 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262. Considerando che la norma attuale stabilisce multe tra 103 e 1.032 euro, le nuove sanzioni ammonteranno a un minimo di 206 euro e a un massimo di 2.065 euro.


Finalità del nuovo obbligo di PEC


L’obiettivo di questa disposizione è migliorare la trasparenza e facilitare le comunicazioni ufficiali tra gli amministratori di società e le autorità competenti. La PEC sarà utilizzata come strumento di contatto formale e certificato per comunicazioni legali e amministrative.


Criticità e punti da chiarire

Nonostante l’entrata in vigore imminente, sono emerse diverse questioni che richiedono ulteriori chiarimenti:


  1. Ambito di applicazione temporale:
    Non è chiaro se l’obbligo sarà retroattivo, ovvero se riguarderà solo gli amministratori nominati a partire dal 1° gennaio 2025 o anche quelli delle società già esistenti.

  2. Sanzioni previste:
    La normativa non specifica le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, ma si presume che possano essere analoghe a quelle già applicate per le società (da 206 a 2.064 euro).

  3. Unicità della PEC per amministratori con più incarichi:
    Resta da chiarire se un amministratore con cariche in più società possa utilizzare un’unica casella PEC personale o se dovrà dotarsi di più indirizzi PEC, uno per ogni incarico.

  4. Modalità di comunicazione al Registro delle Imprese:
    Saranno necessarie specifiche tecniche per consentire l’inserimento e l’aggiornamento degli indirizzi PEC degli amministratori tramite l’applicativo Dire.





Purtroppo, sono ancora molte le imprese che non hanno comunicato un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al Registro Imprese oppure risultano intestatarie di un indirizzo non più attivo.


L’indirizzo PEC costituisce il domicilio digitale dell’impresa ed è prerequisito essenziale per l’iscrizione al Registro delle imprese per cui la sua mancanza, o la disattivazione di quello a suo tempo comunicato, comportano l’assegnazione d’ufficio di un indirizzo PEC e il pagamento di una sanzione amministrativa.


Le Camere di commercio stanno assegnando d' ufficio un domicilio digitale alle imprese che  erano prive di PEC e che quindi non erano in regola con l’obbligo di comunicare al Registro imprese il proprio domicilio digitale.


L’indirizzo PEC assegnato d’ufficio è visibile nel cassetto digitale dell'imprenditore al quale è stato attribuito ed è automaticamente iscritto nelle rispettive visure e registrato in INI-PEC, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico.


Si tratta, però, di un indirizzo valido solo per ricevere comunicazioni e notifiche - con lo stesso valore che si attribuisce alla consegna di una Raccomandata AR - ma che non può essere utilizzato anche per rispondere al mittente o per l’invio di posta certificata da parte dell’impresa a cui è stato assegnato.


Per questo motivo, è assolutamente necessario che ogni impresa che non ne sia ancora in possesso attivi una propria casella PEC con un qualunque gestore autorizzato e la comunichi al più presto al Registro Imprese. Allo stesso modo è molto importante assicurarsi che il proprio indirizzo PEC continui a rimanere attivo nel corso del tempo. per non incorrere nella sostituzione d’ufficio e nelle relative sanzioni previste dalla legge.


Comunicare il tuo indirizzo PEC al Registro Imprese è semplice e senza costi.


Verifica la tua posizione a questo indirizzo https://domiciliodigitale.unioncamere.gov.it/home e se la tua impresa non è in regola affrettati a farlo! Eviterai l’assegnazione d’ufficio e le sanzioni previste dalla legge.



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