Trust

Trustee e Protector professionali

Tutela patrimoniale

Si tratta di un rapporto giuridico nel quale una persona amministra dei beni, sui quali ha il controllo, per conto di terzi, che ne sono beneficiari. La scelta di istituire un Trust si basa sulla constatazione che tale strumento sia l’ unico, nel nostro ordinamento giuridico, che consente in modo efficace e completo di realizzare la tutela di un Patrimonio, il quale costituisce un' entità autonoma rispetto al Trustee, al Disponente, al Guardiano e al Beneficiario
   Chi amministra il Trust (c.d. Trustee) è legato da un contratto fiduciario attraverso il quale gli viene imposto di seguire ogni disposizione contenuta all’ interno del Trust Deed, che è un vero e proprio regolamento vincolante, dettato dal Disponente, all' atto della costituzione.
  I poteri del Trustee possono essere limitati dalla nomina di un Protector, detto anche "Guardiano", il quale controlla e approva l' operato del Trustee.

Funzionamento del Trust

La figura principale dell' Istituto è il "Disponente" o "Settlor", cioè colui che trasferisce il diritto o il bene al Trustee; sostanzialmente il bene risulta formalmente intestato al Trustee che tuttavia non ne è il “vero” proprietario. Tale operazione comporta il riconoscimento, in tutte giurisdizioni internazionali, compresa quella italiana, dello spossesso dei beni de facto segregati e quindi non aggredibili da terzi.
     Tra le figure professionali presenti allo Studio vi sono quelle di Trustee e Protector professionali.
   Il trustee è colui che formalmente risulta intestatario dei beni o dei diritti conferiti nel Trust e che ha il diritto-dovere di amministrarli a favore dei beneficiari. Il Trustee non confonde i beni del Trust con i propri, per cui i beni conferiti in Trust costituiscono un patrimonio autonomo che non può essere aggredito da eventuali creditori del Trustee.
  Oltre al Trustee può essere nominato un altro soggetto, detto Protector o Guardiano che svolge funzioni di controllo e supplenza del Trustee.
   Questa figura vigila all' attuazione del Trust deed, che è il regolamento del Trust, cioè un documento che gestisce i beni o i diritti contenuti, secondo i desideri del Settlor, espressi attraverso la letter of wishes, e seguendo le regole della giurisdizione scelta per il Trust stesso. I frutti di tali beni possono essere cumulati nel Trust o distribuiti ai beneficiari.
   Le finalità perseguite dal Trust possono essere diverse:
  • Mantenimento del patrimonio della famiglia unito nel tempo, tutela dei figli minori in costanza di separazione o divorzio, Sostegno economico ai figli che si sposano, assistenza a soggetti handicappati, deboli, malati oppure un adempimento di obblighi morali.
   In ambito imprenditoriale, invece:
  • controllo di un gruppo industriale;
  • gestione di patti di sindacato;
  • gestione di operazioni di investimento congiunto in una società;
  • costituzione di garanzie per i creditori, alienazione di beni gravati da pesi, incasso di crediti e loro distribuzione.
   E' opportuno precisare, a scanso di equivoci, che il Trust è una cassaforte giuridica entro la quale un soggetto pone un bene o un diritto, al fine di proteggerlo dalle proprie vicende personali o dall’ azione dei terzi, alle seguenti condizioni:
- che svolga la sua funzione protettiva;
- chi istituisce un Trust non abbia pregresse situazioni di debito patologiche;
- che il Settlor attui un effettivo affidamento (spossessamento) in favore del Trustee;
- si perseguano esclusivamente fini leciti.

Trust in Italia

A seguito del recepimento nell' Ordinamento italiano nel 1992 della Convenzione dell’ Aja del 1985, è stata disciplinata la materia di questo Istituto tutt' ora poco noto ed osteggiato nel nostro Paese e che, invece, specie nel mondo anglosassone, si è affermato fin dai tempi delle crociate. Si tratta di uno strumento giuridico volto alla tutela dei patrimoni ed è regolato anzitutto dalla legge scelta dal costituente (articolo 6), o, in mancanza di essa, dalla legge con cui il negozio istitutivo del Trust ha più stretti legami.
   Non è in discussione la legittimità di tale istituto, purché ovviamente sia finalizzato a realizzare interessi meritevoli di tutela, anzi la norma precisa: a) che i beni del Trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del Trustee (sia nel caso in cui siano a lui intestati, sia nel caso in cui siano intestati ad altra persona); b) che il Trustee ha il potere-dovere di amministrare o disporre dei beni secondo quanto previsto dall’ atto costitutivo o dalla legge; c) che non è incompatibile con l’esistenza del Trust il fatto che il costituente si riservi alcune prerogative o che al Trustee siano riconosciuti alcuni diritti come beneficiario.
   Il trust, in sintesi, è uno strumento di gestione del patrimonio finalizzata alla realizzazione di un programma, nell' interesse di uno o più soggetti ed è uno strumento giuridico poco conosciuto in Italia perchè secondo un' analisi superficiale esso sarebbe una sorta di protezione con cui proteggere il patrimonio, magari, quando il disponente è già in difficoltà ed ha già compromesso la possibilità di tutelare i propri beni.
   In realtà, il Trust è un contratto molto duttile con cui si può regolare la gestione del proprio patrimonio con precisi obiettivi che possonop mutare nel tempo o adeguarsi, nel tempo, alle esigenze dei beneficiari.
Per questo motivo, il Trust armonizza i propri scopi con le successioni e il diritto di famiglia, la gestione commerciale di aziende e la loro liquidazione.

   I motivi di diffidenza in Italia, verso questo istituto, nascono dalla scarsa conoscenza delle norme che ne disciplinano il funzionamento o dall' utilizzo illecito al fine di operare vere e proprie intestazioni fittizie di beni, comportamenti, tuttavia, attuabili anche attraverso altri istituti presenti nel diritto italiano.
   Curiosamente, nessun problema hanno i disponenti che si rivolgono agli istituti bancari o assicurativi per l' affidamento dei propri beni in Trust corrisponendo canoni di gestione molto più elevati rispetto ad un operatore professionale non bancario.

Cenni Storici

   L' Istituto del Trust nasce nell’ Inghilterra medioevale, quando, ai tempi delle Crociate, i cavalieri in partenza per la Terra Santa erano soliti lasciare i propri beni in custodia ad amici fidati che restavano in Patria.
   Nel caso in cui il cavaliere non fosse tornato, tali beni sarebbero stati trasferiti ai suoi successori, ovvero sarebbero rimasti ancora in custodia a favore della sposa e dei figli, finché questi ultimi non avessero raggiunto la maggiore età.
   In passato, talvolta, qualcuno di questi “amici” (oggi Trustee) cedeva alla tentazione di tenersi i beni affidatigli da un amico troppo fiducioso, tuttavia le Corti Equity inglesi si sono sempre espresse a favore dei beneficiari di questi primi Trust, ponendo le basi perché l’ Istituto si consolidasse nei secoli.
 Il termine inglese "Trust" si sovrappone al termine italiano “fiducia” richiamando un sentimento alla base di un accordo così ampio, ovvero: “senso di affidamento e di sicurezza che viene da speranza o stima fondata su qualcuno o qualche cosa”. Tale fiducia, pur assumendo connotati e caratteristiche giuridiche diverse da quelle proprie di altri ordinamenti (si pensi al mandato fiduciario, alla mudaraba islamica o allo Xintuo Fa cinese), costituisce l’ elemento caratterizzante di tale istituto.  La prova dell’ efficacia e della flessibilità del Trust sta nella storia economica inglese caratterizzata dalla tutela, attuata da alcune famiglie che si sono tramandate interi patrimoni dal Medio Evo ai giorni nostri.
   Molte famiglie di industriali nel mondo anglosassone, a partire dalla fine del settecento, si sono servite del Trust per rimettere ad un professionista, di fiducia, le questioni relative alla successione di figli e nipoti, alla guida, talvolta, di aziende e patrimoni immobiliari destinati al mantenimento di intere generazioni anche quando i componenti delle famiglie non brillavano per capacità gestionali ed amministrative, elemento che avrebbe messo a rischio il patrimonio personale e familiare trasmesso dai predecessori.

  Grazie alla sua flessibilità, il Trust permette di perseguire una molteplicità di finalità meritevoli di tutela nel nostro ordinamento e consente di ottenere un effetto protettivo di beni e diritti, detto di segregazione, di portata generale e utilizzabile da una pluralità di soggetti. Il Trust è divenuto uno strumento giuridico conosciuto ed utilizzato negli Stati Uniti, in Canada, in Australia ed in molti altri paesi già colonie inglesi (per es. Cipro), per proteggere beni o diritti quando questi siano destinati ad uno scopo o siano riservati ad uno o più beneficiari.