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Studio Rizzuto 

Rottamazione tributi locali: il nuovo calendario per aderire

2026-06-19 13:42

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Fiscale, Adempimenti amministrativi,

Rottamazione tributi locali: il nuovo calendario per aderire

ufficiale

 

 

 

Rottamazione per i tributi locali: Modello per i comuni e calendario per l'adesione secondo quando approvato dalla Legge di conversione del DL n 63/2026 attesa in GU

 

 

 

 

L'Agenzia della Riscossione ha pubblicato in data 9 giugno il Modello per la rottamazione dei tributi locali.

 

La conversione in legge del DL n 63/2026 contiene tra le altre norme la conferma della proroga di alcuni termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli enti territoriali.

 

 

Rottamazione per tributi locali: che cos'è

L' articolo 10-quinquies, della Legge 88/2026 D.L. 38/2026 prevede l’estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-quinquies) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L’applicazione della misura agevolativa è subordinata all’adozione da parte dell’ente interessato, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2026 (ora prorogato al 31 luglio e di seguito si leggano i dettagli) secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito internet.

 

Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali

Inizialmente era previsto che si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-quinquies previste dall’art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

  • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
  • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
  • l’Agente della riscossione comunica l’ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;
  • gli effetti sulle dilazioni, di cui all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano alla data del 31 gennaio 2027;
  • per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Ora, con la legge di conversione del DL n 63/2026 (approvata dal Parlamento e attesa in GU) si prevede che:

  • a decorrere dal 15 ottobre 2026 e non dal 15 settembre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
  • tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 e non tra il 16 settembre e il 31 ottobre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
  • il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027 e non entro il 31 gennaio 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo;
  • entro il 28 febbraio 2027 e non entro il 31 dicembre 2026, l’agente della riscossione invia ai debitori la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze;

Per gli enti territoriali possibilità di aderire entro il 31 luglio.

 

 

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  • la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 settembre 2026;
  • entro il 15 settembre 2026 Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

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