Forfettari: dal 1° gennaio 2024 fattura elettronica obbligatoria per tutti

Novità in arrivo nel 2024 per i contribuenti forfettari (cioè gli autonomi in regime forfettario). Stando infatti alla norma stabilita dal Decreto numero 36/2022, il prossimo anno verranno meno le attuali esclusioni dall’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica, riconosciute in base all’ammontare dei ricavi e compensi.

Nel 2024 quindi, come confermato dall’Agenzia entrate con una Circolare ed una FAQ, la fattura elettronica opererà nei confronti di tutti i soggetti forfettari, a prescindere dalle somme percepite nell’ambito dell’attività imprenditoriale e professionale.

Fatturazione elettronica Forfettari: applicazione in due tempi

Stando all’articolo 18 del Decreto legge 30 aprile 2022 numero 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” l’obbligo di emettere la fattura elettronica forfettari ricorre:

  • Dal 1° luglio 2022 per i soggetti forfettari che nell’anno precedente (2021) “abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”;
  • Dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

A conferma di quanto appena descritto è arrivata la risposta dell’AE sull’applicazione dell’articolo 18, grazie alla FAQ numero 150, disponibile collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Comunicazioni – Fatture e corrispettivi – FAQ / Risposte alle domande più frequenti – FAQ / Risposte alle domande più frequenti / Tutte le domande”.  

La FAQ dell’Agenzia Entrate

Nella FAQ numero 150 del 22 dicembre 2022 l’AE risponde alla seguente domanda: “I contribuenti che nel 2021 erano in regime forfetario e non avevano superato il limite dei 25.000 euro di ricavi / compensi, ragguagliati ad anno previsto dall’art. 18 del D.L. n. 36 del 30 aprile 2022 (convertito in legge n. 79/2022 del 29 giugno 2022), se nel corso del 2022 hanno conseguito ricavi / compensi di importo superiore al citato limite sono obbligati alla fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2023 o dal 1° gennaio 2024”.

In risposta al quesito l’Agenzia afferma che, come precisato dalla Circolare numero 26/E del 2022, solo per i contribuenti forfettari che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 25 mila è entrato in vigore dal 1° luglio 2022 l’obbligo di fatturazione elettronica.

Al contrario, per tutti “gli altri soggetti forfettari l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi / compensi conseguiti nel 2022”.

Per completare il quadro normativo e di prassi è opportuno citare la Circolare dell’Agenzia entrate del 13 luglio 2022 numero 26, richiamata nella FAQ dello scorso 22 dicembre.


Cos’è e come funziona la fattura elettronica?

Dal 1° gennaio 2019 il legislatore ha introdotto l’obbligo (eccezion fatta per le deroghe sopra descritte) di utilizzare la fatturazione elettronica con riferimento alle fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.

L’obbligo in parola opera sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio venga effettuata tra due soggetti Iva (le cosiddette operazioni “B2B” sigla di “Business to Business”) che nell’ipotesi in cui la cessazione / prestazione interessi l’operatore Iva ed un consumatore finale (operazioni “B2C” per “Business to Consumer”).


La fattura elettronica è diversa da quella cartacea per due aspetti:

  • dev’essere redatta utilizzando pc, tablet o smartphone;
  • viene trasmessa in via telematica al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Nel momento in cui il Sistema riceve la fattura dal soggetto emittente partono una serie di controlli diretti a verificare:

  • che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge, come gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato, l’imponibile, l’aliquota e l’Iva;
  • che i valori della partita Iva del fornitore (cedente / prestatore) e della partita Iva ovvero del codice fiscale del cliente siano esistenti (presenti cioè in Anagrafe Tributaria);
  • che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico di recapito del file (almeno il campo “Codice Destinatario”);
  • che vi sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’Iva.

Il SdI controlla inoltre che il file contenente la fattura elettronica non sia già stato inviato (duplicato).

Se i controlli descritti vanno a buon fine il Sistema:

  • invia la fattura elettronica all’indirizzo telematico presente nel file, campi “Codice Destinatario” o “PEC Destinatario”;
  • trasmette, al soggetto emittente la fattura, una ricevuta di consegna all’interno della quale sono riportate la data e l’ora esatta in cui è avvenuta la consegna.

Sempre nella ricevuta di consegna è riportato il nome assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura oltre a un numero (attribuito dal SdI) che identifica univocamente il file della fattura ed un ulteriore codice (il cosiddetto “hash”) che permette di garantire l’integrità del file stesso.


Fonte: LeggiOggi