Prestazioni occasionali: le novità 2023 della Legge di Bilancio
Con una Circolare 19 gennaio 2023, n. 6 (testo in calce) l’Inps ha fornito chiarimenti in materia di prestazioni occasionali, con riferimento alle nuove disposizioni introdotte dall’art. 1, c. 342 e 343, della Legge di Bilancio per il 2023.
La normativa
L’art. 54-bis del d.l. n. 50/2017, introdotto, in sede di conversione, dalla L. n. 96/2017, ha fornito una compiuta disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale. Tale norma attribuisce all’INPS la gestione delle operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori del lavoro occasionale, nonché delle relative comunicazioni dei rapporti di lavoro, da effettuarsi tramite un'apposita piattaforma informatica. È possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:
- il Libretto Famiglia,
- il Contratto di prestazione occasionale.
Possono utilizzare il Libretto Famiglia soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:
- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Poi, l’art. 1, c. 368, della L. n. 205/2017, ha introdotto la possibilità dell’utilizzo del Libretto Famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive di cui alla l. n. 91/81, delle prestazioni occasionali rese dagli steward per le attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, in seguito sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 13 agosto 2019. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli indicati nell’art. 54-bis del d.l. n. 50/17:
- professionisti,
- lavoratori autonomi,
- imprenditori,
- associazioni,
- fondazioni e altri enti di natura privata,
- Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01.
Il c. 1 dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/17 definisce le prestazioni di lavoro occasionali con riferimento a un limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale. Tale limite di compenso, riferito all’anno civile, è relativo a:
- ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.
Con l’art. 1, c. 342 e 343, della legge 29 di Bilancio per l’anno 2023 sono state introdotte alcune significative modificazioni alla disciplina di cui al citato art. 54-bis. Per tutti gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale è stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro.
È stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Il legislatore ha altresì precisato che i nuovi limiti economici si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili. Risulta, infine, previsto un divieto generale di accesso al Contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese operanti nel settore agricoltura.
Limiti economici per l’accesso al Libretto Famiglia e al Contratto di prestazione occasionale
L’art. 1, c. 342, lettera a), della legge di Bilancio per il 2023 ha stabilito che il limite economico di cui all’art. 54-bis, c. 1, lettera b), del d.l. n. 50/17 (limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori) è pari a 10.000 euro.
Ne deriva che ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a decorrere dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per anno civile.
Restano fermi, invece, i limiti di compenso pari a 5.000 euro per ogni prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori (art. 54-bis, c. 1, lettera a), d.l. n. 50/17) e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore (art. 54 bis, c. 1, lettera c), d.l. n. 50/17).
Pertanto, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, riferiti all’anno civile, sono pari a:
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
La novella normativa, introducendo il c. 1-bis all’art. 54-bis del d.l. n. 50/17, prevede che i suddetti limiti si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili.
Nuovo limite dimensionale degli utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale
In virtù delle modifiche apportate alla lettera a) del c. 14 dell’art. 54-bis del d.l. n. 50/17 dall’art. 1, c. 342, lettera d), punto 1), della legge di Bilancio 2023, è stato elevato a 10 lavoratori il previgente limite per il quale non era consentito l’accesso al Contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Il medesimo limite dimensionale di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
Divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per l’agricoltura
L’art. 1, c. 342, della legge di Bilancio 2023 ha parzialmente abrogato, dal 1° gennaio 2023, quanto disposto dal c. 14, lettera b), dell’art. 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, ed è stata inoltre prevista, dal c. 343 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2023, l’abrogazione delle disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, è vietato l’utilizzo del Contratto di prestazione occasionale per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura.
Fonte: Altalex