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Studio Rizzuto

Studio Rizzuto - Consulenza del Lavoro e d' azienda - a Napoli dal 1972 - Via Monte Grappa, 84 - 80144 (NA) -

Resp. sito dott. Renato Luigi Rizzuto - c.f. RZZ RNT 71A06 F839M - Ordine Cons. Lav. 1645 dal 25/07/1997

Rottamazione quater: entro il 15 marzo il pagamento delle prime tre rate - Non ancora ufficiale

2024-02-15 10:48

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Fiscale,

Con il decreto Milleproroghe in fase di conversione in Legge spunta la riapertura dei termini della Rottamazione quater.


Nel dettaglio, si vuole rimettere in termini chi ha saltato la prima e seconda rata della rottamazione quater scadute rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre scorsi.


La novità dovrebbe permettere a tali soggetti di pagare entro il 15 marzo prossimo.


Ricordiamo prima di dettagliare che, già con il DL Anticipi si era prevista una mini proroga con la possibilità di pagare le citate rate scadute entro il 18 dicembre 2023.


Occorre sottolineare che il 28 febbraio rappresenta anche il termine di scadenza della terza rata della rottamazione, pur con i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge.


Vediamo ora cosa si prevede per le prima tre rate della Rottamazione quater: due scadute ed una in scadenza.


Rottamazione quater: riapertura dei termini nel Milleproroghe

Con un emendamento si vuole introdurre il differimento del termine di pagamento della prima e della seconda rata della “Rottamazione-quater” gia scadute, al 15 marzo 2024, oltre il differimento della terza in scadenza a fine mese.


Viene previsto nel dettaglio che, il mancato, insufficiente, o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell’anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022, se il debitore effettua l’integrale versamento di tali rate entro il termine del 15 marzo 2024.


Attenzione al fatto che le disposizioni si applicano anche ai soggetti alluvionati indicati dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022 in scadenza il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024.




Fonte: Fisco e Tasse



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